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Per quanto riguarda l’ottocento, ho potuto consultare alcuni regolamenti comunali, dei quali ritengo interessante riportare, a titolo esemplificativo, qualche articolo inerente l’uso delle acque.

Da: REGOLAMENTI MUNICIPALI PEL COMUNE DI QUARONA DEL 1876

Art. 11, pag. 13

Non potrassi far macerare canape in distanza non minore di 100 metri dall’abitato e della strada provinciale; ed è pure vietato a chiunque di porre in macero la canape nel torrente Cavaglia, nei ruscelli o fosse le cui acque vengono o venissero poscia derivate nello stesso torrente sopra l’abitato, dovendo tali acque essere nette e scevre da qualsiasi immondizia perché potabili; come è proibito di lavare nel detto torrente o corso d’acqua sopra l’abitato.

Art. 16, pag. 14

È proibito bagnarsi nei canali serbatoi, acquedotti od altro deposito destinato alla condotta o conservazione delle acque che si usano alla bisogna domestiche, o farvi abbeverare armenti o gettarvi animali morti od anche vivi per annegarli, od immondizie; lavare panni od altro e cagionare in qualunque modo la corruzione delle acque potabili e la loro dispersione, deviazioni delle fontane sorgenti e rivi.

Art. 17, pag 14

In prossimità dei pozzi e delle fontane, ed altri serbatoi d’acqua potabile non si possono costrurre latrine, pozzi neri, e neppure fare ammazzi di letame, spazzature ed immondizie che in qualunque maniera sia capace di alterare con infiltrazioni la purezza delle acque.

Art. 18, pag.15

I proprietarii di case cureranno regolarmente la spazzatura e spurgo dei pozzi, con tutte le diligenze necessarie perché l’acqua si mantenga pura e salubre.

 

Da: REGOLAMENTO DI IGIENE COMUNE DI QUARONA-SESIA DEL 1910

Art.110, pag. 28

La casa sarà provveduta di acqua potabile di buona qualità e pura, in quantità sufficiente. Mancando un acquedotto, il pozzo o la cisterna, provvista, questa, di pozzolo e di filtro a sabbia, devono avere pareti impermeabili, essere muniti di pompa chiusi alla bocca ed ubicati, possibilmente a monte del pozzo nero e della concimaia, da cui disteranno non meno di 10 metri.

Il pozzo sarà preferibilmente trivellato ed in questo caso la distanza sopra indicata potrà essere ridotta, quando si possa egualmente ottenere la condizione voluta dal primo capoverso.

Art. 114, pag. 29

Le stalle devono essere convenientemente aerate ed illuminate, difese dall’umidità del terreno e munite di pareti intonacate e di pavimenti impermeabili.

Saranno, inoltre, munite di adatti scoli, i quali dovranno immettere in pozzetti impermeabili e coperti, a meno che non siano riversati direttamente in corpi d’acqua perenni e copiosi.

Art. 115, pag. 29

All’abbeveraggio del bestiame si provvederà con vasche di materiale facile a pulirsi e perfettamente lavabile.

Art. 126, pag. 31

È vietata la macerazione delle piante tessili nelle acque correnti e nei bacini d’acqua di uso pubblico.

Dovrà invece farsi in apposite vasche distanti almeno 200 metri da edifizi pubblici a da aggregati di abitazioni di altre 100 persone, ed almeno di 50 metri da case isolate, pozzi, acquedotti, cisterne o serbatoi d’acqua.

Art. 127, pag. 32

Le vasche per macerazione non dovranno col loro fondo raggiungere la falda acquea sotterranea, dovranno avere pareti a picco e raccordate a lieve curva negli angoli, essere provviste di un canale di scolo che possa vuotare completamente la vasca da chiudersi con adatta saracinesca munita di sfioratore e di altezza adatta onde l’acqua di sopravvanzo possa durante la macerazione liberamente fluire.

I proprietari di vasche di macerazione già esistenti dovranno metterle nelle condizioni sopra esposte e coloro che intendono di provvedersi di una di dette vasche dovranno presentare un progetto di massima all’ufficio comunale, coll’indicazione delle località scelte.

Art. 128, pag. 32

Durante la macerazione l’acqua dovrà essere continuamente ricambiata ad acqua corrente, o quanto meno dovrà essere cambiata molto sovente e mantenuta ad un livello da ricoprire continuamente le sostanze di macerazione.

Art. 129, pag 32

Finita la macerazione la vasca dovrà essere totalmente svuotata, ripulita ed esportato il fondo e sparso sul terreno circostante il materiale di deposito in essa formatosi.

Art. 130, pag. 32

È vietato immettere nei corsi d’acqua scoperti attraversanti il Comune, le acque di rifiuto delle latrine lavandini, stalle, concimaie ed ogni genere di acque immonde, casalinghe o provenienti da manifatture, è vietato di gettarvi sostanze luride, spazzature, carogne di animali, ecc.

Art. 131, pag 32

È pure vietato immettere le acque immonde di cui sopra nei canali coperti destinati a ricevere le acque meteoriche, salvo che per quelli dei quali, il Consiglio comunale, osservate le prescrizioni da darsi volta per volta, riterrà conveniente concedere tale amministrazione.

L’autorizzazione in via ordinaria sarà concessa quando su parere dell’Autorità superiore, il canale destinato a tale scopo presenti i requisiti igienici necessari, sia nel percorso che per lo sbocco. In via straordinaria potrà concedersi sempre quando l’interessato provveda ad una depurazione delle acque immonde, in modo ritenuto sufficiente dall’ufficio sanitario comunale.

Tale concessione sarà però sempre subordinata alla superiore autorizzazione ed in caso di contestazioni le spese per le verifiche sono a carico del concessionario.

Art. 132 pag.33

Si potranno immettere previa autorizzazione dell’Autorità superiore, le acque immonde e le acque di rifiuto delle latrine, lavandini, stalle in canali destinati a tale scopo impermeabili ed aventi i requisiti igienici, necessari, sia nel percorso che nello sbocco, e qualora abbiano acqua di lavaggio in abbondanza e sia provvisto alla depurazione naturale od artificiale delle acque immonde.

Art. 133, pag. 33

All’infuori dei casi sopra indicati tutte le acque luride sia delle latrine che di lavandini o di qualunque altro genere dovranno essere immesse in fosse fisse ed in fosse mobili.

Art. 138, pag. 34

Di ogni nuova casa da costruirsi sia nel concentrico del Comune, che nel territorio rurale del medesimo dovrà presentarsi un piano particolareggiato all’Ufficio comunale in cui dovrà pure risultare la distanza della falda acquea dalla superficie del suolo determinata con scavi o colla misurazione fatta su pozzi scavati nelle vicinanze.

Art. 143, pag. 35

Ogni casa rurale nel concentrico dovrà essere provvista di buona acqua di condotta, di sorgente, di pozzo o di cisterna. Nei due ultimi casi e specialmente quando l’acqua debba servire anche per una sola famiglia, ma cumulativamente alle persone ed al bestiame dovrà essere munita di pompa e di secchia fissa alla catena. In nessun caso sarà ammesso che si abbeveri il bestiame dove si attinge acqua per uso domestico o per uso potabile.

NOTA: In entrambi i regolamenti non emerge alcun cenno di qualsivoglia tipo di distribuzione di acqua in paese.

Nell’ottocento il tessuto sociale di Quarona, era costituito da un mondo agro-silvo-pastorale, tant’è vero che, da un censimento fatto nel 1882 e riportato dal “Regolamento per l’impianto di una latteria sociale nel comune di Quarona”, ho rilevato la presenza di 132 bovine, disperse in ben 80 stalle: 40 da una bovina, 27 da 2, 12 da 3 ed una da quattro (famiglia Rolandi fu Giovanni), veramente molte!